Gli enti che devono effettuare il riaccertamento dei residui bis devono completare l'operazione entro il 30 aprile 2018; tuttavia, per procedere è necessario un decreto attuativo del Mef.
La Legge n. 205/2017 (comma 848) offre un'importante opportunità ai Comuni che hanno saltato l'appuntamento con "l'operazione verità" preliminare all'applicazione del nuovo ordinamento contabile introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011.
Quest'ultimo ha imposto a tutte le p.a. di effettuare una revisione complessiva delle proprie posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi) verificandole con un duplice filtro: da un lato, occorreva cancellare tutti i residui non supportati da un idoneo titolo giuridico; dall'altro era necessario reimputare quelli non ancora esigibili, trasferendoli alla competenza dell'esercizio in cui sarebbe maturata la relativa scadenza.
Tuttavia, a seguito di controlli più approfonditi (da parte della Corte dei Conti o dei servizi ispettivi del Mef) sono emersi errori e lacune nella ricognizione operata: in tali casi, la stessa magistratura contabile ha imposto di rimettere mano ai numeri, operando una replica del riaccertamento straordinario.
A tal proposito, la nuova norma si riferisce esattamente ai Comuni "per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015"; a questi, si aggiungono i "comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui".
In entrambi i casi, gli enti interessati dovranno provvedere ad effettuare un riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2017 con riguardo ai residui provenienti dalla gestione 2014 e precedenti.
Tutto ciò "contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017" e "secondo le modalità definite con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018".
Poiché il rendiconto deve essere approvato entro il 30 aprile, è opportuno che il decreto attuativo arrivi prima della scadenza fissata dal legislatore (il 28 febbraio), in modo da consentire lo svolgimento della verifica con la necessaria cura.
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